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La conciliazione (o mediazione civile) è la novità
introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come
modificato dalla L. 09.08.2013 n° 98 con cui viene regolato il
procedimento volontario di composizione stragiudiziale delle controversie
civili, il cui enorme numero provoca le insostenibili lungaggini
giudiziarie e la periodica condanna dell' Italia da parte della Comunità
Europea.
Pertanto, chiunque voglia intraprendere un giudizio
civile in cui si verta in tema di diritti disponibili in materia di condominio, proprietà
e altri diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento dei
danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria e risarcimento dei
danni derivanti da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, deve preventivamente esperire il
tentativo di conciliazione innanzi ad un organismo a ciò deputato che ha una durata non
superiore a tre mesi, sia prima che durante il processo.
Nella mediaconciliazione a garantire la tutela delle
parti e l' imparzialità nel fare raggiungere un possibile accordo c' è il
Conciliatore designato.
Se il tentativo fallisce il Conciliatore redige un
vernale negativo e la parte può rivolgersi al giudice, se, invece, riesce, il
Conciliatore redige un verbale positivo, con tutte le clausole ed il
documento ha valore di sentenza, tanto da poter essere
utilizzato nell' esecuzione forzata e nell' iscrizione di ipoteca.
Vi è poi la mediazione demandata
dal giudice (delegata)
che è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca alla
mediazione giudiziale senza sostituirla. Quando il processo è stato avviato,
anche in sede di giudizio d'appello, il giudice potrà valutare se formulare
l'invito alle parti a ricorrere agli
organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla
natura della causa e al comportamento delle parti, cosė da non favorire
dilazioni.
Inoltre, anche se si verte in materie diverse da
quelle suindicate - per le quali il tentativo è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale - la parte può comunque richiedere l' avvio
di una conciliazione volontaria.
In ogni caso il tentativo di conciliazione (obbligatorio, volontario o
delegato dal giudice) deve essere demandato ad un organismo a ciò deputato e
che deve avere tutti i requisiti previsti dalla Legge per garantire
imparzialità ed efficienza.
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