La conciliazione (o mediazione civile) è la novità introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni, con cui viene regolato il procedimento obbligatorio di composizione stragiudiziale delle controversie civili, il cui enorme numero provoca le insostenibili lungaggini giudiziarie e la periodica condanna dell' Italia da parte della Comunità Europea.

Pertanto, chiunque voglia intraprendere un giudizio civile in cui si verta in tema di diritti disponibili in materia di condominio, proprietà e altri diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende,  contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento  dei danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria e risarcimento dei danni derivanti da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, deve preventivamente esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad un organismo a ciò deputato che ha una durata non superiore a tre mesi, sia prima che durante il processo.

Nella mediaconciliazione a garantire la tutela delle parti e l' imparzialità nel fare raggiungere un possibile accordo c' è il Conciliatore designato.

Se il tentativo fallisce il Conciliatore redige un vernale negativo e la parte può rivolgersi al giudice, se, invece, riesce, il Conciliatore redige un verbale positivo, con tutte le clausole ed il documento  ha valore di sentenza, tanto da poter essere utilizzato nell' esecuzione forzata e nell' iscrizione di ipoteca.

Vi è poi la mediazione demandata dal giudice (delegata) che è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca alla mediazione giudiziale senza sostituirla. Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d'appello, il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni.

Inoltre, anche se si verte in materie diverse da quelle suindicate - per le quali il tentativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale - la parte può comunque richiedere l' avvio di una conciliazione volontaria.

In ogni caso il tentativo di conciliazione (obbligatorio, volontario o delegato dal giudice) deve essere demandato ad un organismo a ciò deputato e che deve avere tutti i requisiti previsti dalla Legge per garantire imparzialità ed efficienza.